Iscritti Alla Cassa previdenza di categoria
Pertanto l’ammontare ditali contributi (pari, in genere, aI 2% del compenso) non costituisce reddito professionale e, quindi, non è soggetto a ritenuta. Di conseguenza, la base imponibile su cui applicare la ritenuta d’acconto deve essere determinata al netto dei contributi previdenziali dovuti.
Infatti l’inquadramento fiscale del contributo previdenziale è desumibile dall’articolo 16 del DL. n. 41/1995, in base al quale il contributo:
• concorre
a formare la base imponibile IVA;
• non è soggetto ad IRPEF e, pertanto, non costituisce base imponibile
ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto deI 20%.
Noia: si ricorda che il conthbuto previdenziale integrativo applicato da parte degli iscritti all’albo professionale dei geometri è stato incrementato dal 2% al 4%; la nuova percentuale deve essere applicata alle fatture emesse a partire daI 1° gennaio 2004. Inoltre, a partire daI 2005, è elevato daI 2% aI 4% anche il contributo integrativo relativo alla categoria dei dottoh commercialisti.
ESEMPIO di fattura con contributo alla Cassa
di categoria deI 2%
Compenso per prestazione professionale € 1.500,00
Rimborso biglietto del treno € 30,00
Totale compenso € 1.530,00
Contributo alla Cassa di previdenza 2% € 30,60
Imponibile Iva € 1.560,60
lva2O% € 312,12
Totale € 1.872,72